Ordinanza Regione Marche sulle Misure di prevenzione per l’attività lavorativa all’aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, nel settore agricolo e florovivaistico, nel settore della logistica, nonché nei cantieri edili e stradali.
Ordinanza Regione Marche sulle Misure di prevenzione per l’attività lavorativa all’aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, nel settore agricolo e florovivaistico, nel settore della logistica, nonché nei cantieri edili e stradali.
A partire dalla mezzanotte di oggi (3 luglio 2025) scatta l’Ordinanza firmata del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, che vieta l’attività lavorativa all’aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria 12.30 – 16, nei settori agricolo, florovivaistico e della logistica, e nei cantieri edili e stradali.
Le disposizioni dureranno fino alle ore 24 del 31 agosto 2025, e troveranno applicazione nei giorni e nelle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnali un livello di rischio “ALTO”.
L’ordinanza è stata concordata con le associazioni sindacali, di categoria e datoriali, al termine dell’incontro che si è svolto questa mattina in Regione allo scopo di intervenire per fronteggiare l’ondata di calore che sta investendo in questi giorni la Penisola, tutelando in particolare quei lavoratori che devono prestare la loro opera all’aperto nelle ore più calde della giornata.
Le prescrizioni indicate in precedenza non trovano applicazione per le pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi urgenti di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.
L’inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 c.p.
La normativa nazionale, per eventi metereologici estremi, consente alle aziende di ricorrere agli strumenti di Cassa integrazione ordinaria.
Le prescrizioni indicate nell’Ordinanza sono applicabili anche alla Regione Emilia-Romagna.
Si allegano i link delle Ordinanze Regionali per le regioni Marche ed Emilia-Romagna
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